Descrizione
Nel caso in cui sia stata versata in eccesso l’imposta rispetto a quanto effettivamente dovuto e non sia possibile effettuare autonomamente la compensazione con l’eventuale imposta dovuta per la rata di saldo corrispondente al medesimo anno, è possibile richiedere il rimborso di quanto versato in eccesso utilizzando il modello previsto oppure inviando richiesta in carta semplice nella quale devono essere indicati i seguenti elementi:
- Annualità per la/le quale/i viene richiesto rimborso;
- Generalità del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, eventuale e-mail);
- Imposta correttamente dovuta;
- Imposta erroneamente versata (allegare fotocopie versamenti eseguiti);
- Differenza richiesta a rimborso;
- Motivazioni alla base della richiesta di rimborso;
- Specificare le modalità preferite di erogazione del rimborso se dovuto. Si possono scegliere due diverse opzioni:
1) accredito in c/c bancario: occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell'intestatario del conto e la sede dell'agenzia di credito;
2) riscossione a mezzo mandato di pagamento.
Termini di presentazione della domanda di rimborso:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 164, Legge n° 296/2006: “il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.
Attenzione:
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso relativa alla quota d’imposta erroneamente versata allo Stato, si attendono chiarimenti da parte del Ministero in merito alle modalità di erogazione delle somme a rimborso.
La Risoluzione MEF n° 2/DF del 13/12/2012 ha disposto che l'istanza di rimborso per la somma erroneamente versata allo Stato va presentata al Comune indicato nel modello di versamento F24.
Al Comune compete l'istruttoria per la verifica del diritto al rimborso ma la Risoluzione rimanda a successive istruzioni ministeriali (non ancora emanate) in merito alla liquidazione delle somme a rimborso.
Ne consegue che eventuali richieste di rimborso presentate al Comune e relative alla quota d’imposta di competenza statale non potranno essere evase fino a quando non giungeranno le istruzioni ministeriali, l'stanza presentata è da intendersi sospesa non potendo il Comune erogare al contribuente somme non direttamente percepite.
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Ultimo aggiornamento: 27 agosto 2024, 19:32