Accesso agli atti

Servizio attivo

Ultima modifica 25 giugno 2024

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile da chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

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A chi è rivolto

Il servizio si rivolge a tutti i soggetti privati (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti dal Comune.

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Descrizione

Accesso civico semplice
L’accesso civico regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto trasparenza (cd. “semplice”), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l’istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Accesso civico "generalizzato"
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è possibile accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.
Per tale finalità è possibile esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.
Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.

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Come fare

  • Compilare la procedura online

in alternativa

  • Inviare richiesta mediante Posta Elettronica Certificata alla casella egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net;
    inviare una lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Castellarano (RE);
  • presentare richiesta direttamente all'Ufficio URP.
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Cosa serve

Copia del documento d’identità del delegante; copia dell’atto di delega

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Cosa si ottiene

Il servizio permette di ottenere copia o di prendere visione del documento richiesto, purché non ci siano interessi di soggetti controinteressati che possano impedirlo.

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Tempi e scadenze

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la Pubblica Amministrazione procede alla pubblicazione, se realmente omessa o parziale, sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente comunicando l'avvenuta pubblicazione e fornendo il collegamento ipertestuale.

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Casi particolari

Accesso "documentale"

E’ il diritto  di prendere visione e/o di estrarre copia di documenti amministrativi.

Accesso Informale
Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi; in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.

Accesso Formale La richiesta di accesso agli atti formale può essere esercitato da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto. Si esercita qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta informale e se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente, Nel caso in cui la richiesta sia inviata per posta, fax, mail od altro mezzo, dovrà essere allegata  con fotocopia di un documento di identità.

Come accedere
La richiesta di accesso agli atti formale, e depositata presso gli uffici tramite raccomandata, PEC o direttamente dal soggetto interessato (in caso di delega deve essere allegato copia del documento d'identità del richiedente)

Termine di ricevimento richiesta
Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In assenza di risposta, alla scadenza dei 30 giorni , la richiesta si intende rifiutata.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta il dirigente responsabile è tenuto, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ad informare il richiedente. Nel caso di mancato riscontro, il responsabile dispone la chiusura e l'archiviazione del procedimento
In questo caso il termine del procedimento inizierà a decorrere dalla presentazione della nuova richiesta o dal completamento della precedente.

Contro interessati
Sono contro interessati coloro a cui può essere danneggiata la tutela dei diritti di riservatezza. Il dirigente in questo caso è tenuto a comunicare agli stessi, tramite raccomandata, l'avvenuta richiesta di accesso agli atti, allegandone copia. A tal fine, i contro interessati hanno 10 giorni di tempo, dalla data in cui hanno ricevuto la comunicazione, per presentare eventuali osservazioni.

Esclusione  dal diritto di accesso

  • nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (Es. bozze di regolamenti, delibere, ordinanze ecc, bozze di varianti al PRG, bozze di verbali);
  •  nei confronti dei documenti amministrativi relativi a misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;
  •  nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico attitudinale relativi a terzi;
  •  atti di polizia giudiziaria, atti ed informazione provenienti dall'autorità di pubblica sicurezza
  • per controllare l'operato della Pubblica Amministrazione.
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Accedi al servizio

Canale digitale:

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Costi

Le copie conformi all'originale prevedono l'applicazione delle relative marche da bollo in conformità alla vigente normativa mentre mediante la sola visione è gratuito. 

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Condizioni di servizio

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