Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle imprese che intendono iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale)
Le attività economiche soggette a SCIA sono:
1) attività produttive e artigianali;
2) attività turistiche;
3) attività agricole;
4) attività commerciali, quali ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) commercio al dettaglio, commercio on line.
Disposizioni particolari riguardano la presentazione della SCIA per le attività di:
- imprese di affari in mediazione;
- intermediazione commerciale di affari;
- agente e rappresentante di commercio;
- mediazione marittima;
- spedizioniere;
- attività di installazione di impianti (ad esempio, elettricista, idraulico, ecc.);
- imprese di pulizia e facchinaggio.
La SCIA va presentata dal titolare dell'attività. In alternativa, è possibile rivolgersi:
- ad una Associazione di Categoria;
- ad un professionista abilitato.
Descrizione
La SCIA è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione. Salvo poche eccezioni, per le imprese è sufficiente quindi presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte, per avviare la propria attività economica.
La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è la dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Produce effetto immediato, in quanto non è necessario attendere i tempi, l'esecuzione delle verifiche sui requisiti e i controlli preliminari da parte degli enti competenti.
Come fare
La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività. Trattandosi di un'autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l'apertura dell'attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l'attività (ad esempio la società deve essere già costituita).
Cosa serve
La SCIA va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l'attività.
Cosa si ottiene
Si ottiene la Scia - Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Tempi e scadenze
Entro 60 giorni l'ufficio competente procede alla verifica della SCIA, delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Decorso il termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l'impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta "pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale". Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa.
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Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2024, 10:59