Autocertificazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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Autocertificazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

I cittadini italiani ed i cittadini facenti parte dell’Unione Europea.
I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attendibili da parte di soggetti pubblici italiani.

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Descrizione

Con il DPR 445/00 gli Uffici Pubblici sono obbligati a ricevere in sostituzione del corrispondente certificato, l’autocertificazione.
Sarà poi l’ufficio che riceve l’autocertificazione ad avere l’obbligo di controllare la veridicità della dichiarazione stessa.
Mentre come detto,  la Pubblica Amministrazione è obbligata ad accogliere le autocertificazioni per tutti i casi previsti, i privati hanno la facoltà di accettarle oppure di richiedere i certificati corrispondenti.

COSA E’ POSSIBILE AUTOCERTIFICARE
– Residenza
– Cittadinanza
– Godimento dei diritti politici
– Stato civile
– Stato di famiglia
– Esistenza in vita
– Nascita o morte
– Obblighi militari
– Iscrizioni in albi o elenchi pubblici
– Esami sostenuti
– Titoli di studio
– Titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento
– Qualifiche professionali
– Esiti di partecipazione a concorsi
– Stato di disoccupazione
– Condizione di pensionato, casalinga, studente
– Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
– Reddito o situazione economica, anche per la concessione di benefici e vantaggi previsti dalle leggi speciali
– Assolvimento degli obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
– Iscrizioni ad associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo qualità di legale rappresentante di persone
  fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili
– Assenza di condanne penali
– Persone a carico
– Iscrizione a scuola, università
– Documenti per la motorizzazione e per i procedimenti di competenza dei comuni
– Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

Seppure il cittadino possa fare l’autodichiarazione su un semplice foglio, il Comune di Castellarano mette a disposizione una serie di fac-simili delle autodichiarazioni più frequentemente utilizzate:

assenza-di-condanne-penali, autocertificazione adempimenti degli obblighi militari, cittadinanza, diritti-politici, esistenza-in-vita, iscrizioni-presso-associazioni, morte, residenza, situazione-reddituale, stato-civile, stato-di-disoccupazione dichiarazione sosotitutiva di atto notorio Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eredi 

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Come fare

Recarsi direttamente all’ufficio pubblico per consegnare l’autocertificazione oppure  inviarla per fax, per posta, via telematica o farla consegnare da altri. L’autocertificazione è resa valida dalla firma dell’interessato.
In questo ultimo caso è necessario allegare all’autodichiarazione una copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
I dati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nei documenti di identità o riconoscimento (es. patente e passaporto) possono essere comprovati anche solo esibendo i documenti stessi (senza quindi fare l’autocertificazione).
Se il documento non è più valido, l’interessato dovrà dichiarare in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti in esso non sono variati.

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Cosa serve

 copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

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Cosa si ottiene

Autocertificazione – Dichiarazione sostitutiva di certificazione -  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

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Tempi e scadenze


Le autocertificazioni hanno la stessa validità dell’atto che sostituiscono (ad es. un’autocertificazione della residenza varrà sei mesi cioè quanto il certificato di residenza rilasciato dal Comune).
Normativa di riferimento : DPR n° 445 del 28/12/2000

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Condizioni di servizio

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 29 luglio 2024, 13:08

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