Materie del servizio
A chi è rivolto
Sono soggetti passivi dell’imposta municipale propria ex art. 9, c. 1 D.Lgs n.23/211, i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
A CHI SI PAGA:
Per l’anno 2024, l’ IMU andrà versata al Comune di Castellarano per tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale, ad eccezione dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D per i quali il versamento dovrà essere suddiviso tra la quota statale e quella comunale. Allo Stato va versata la quota dell’imposta relativa ai fabbricati di categoria D calcolata ad aliquota standard dello 0,76% mentre al Comune va versato l’incremento di aliquota deliberato pari al 0,3%.
Descrizione
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU VIGENTI PER L’ANNO 2024:
Con Delibera di C.C. n. 10 del 29/02/2024 sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni: in particolare l’aliquota per gli immobili di categoria C/1 e C/3 è stata confermata al 0,96%.
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
Aliquota 0,60% |
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
Aliquota 1,06% (quota statale 0,76% Quota comunale 0,30%) |
Terreni agricoli | Aliquota 1,06% |
Fabbricati rurali strumentali all’agricoltura | Aliquota 0,10% |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “beni merce” | ESENTI |
Immobili commerciali / piccolo artigianali di categoria C/1 e C/3 |
Aliquota 0,96% |
per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili |
Aliquota 1,06% |
Detrazione base per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze € 200,00;
Come fare
COME SI CALCOLA:
Qualora sia dovuto il versamento per l’abitazione principale per le tipologie A/1, A/8 e A/9 la detrazione d’imposta deliberata è:
Detrazione base per abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo pari a € 200,00.
L‘imposta si determina applicando alla base imponibile le aliquote fissate dal Comune con Delib. C.C. n. 10 del 29/02/2024.
Sul sito alla sezione Tributi, pagina: CALCOLO IMU 2024 sarà attiva la funzione di calcolo per agevolare il contribuente che voglia autonomamente procedere al calcolo dell’IMU o del Ravvedimento Operoso e la relativa stampa del modello F24.
N.B.: Il calcolo IMU per abitazione principale è impostato solamente per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.
TERRENI AGRICOLI ricadenti in zona svantaggiata –
La Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 dispone l’esenzione dall’Imu per i terreni agricoli di cui all’art. 7 comma 1 lett. h) del D. Lgs n. 504/1992 ricadenti in zone montane o collinari, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/6/1993 n. 9. Il Comune di Castellarano non rientra nell’elenco dei comuni montani.
Il Comune di Castellarano è ricompreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 come “parzialmente delimitato”, pertanto il beneficio spetta per una sola parte del territorio e precisamente per i terreni ricadenti in zona svantaggiata, da consultare nel sito del Comune alla sezione TRIBUTI.
TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati – posseduti da coltivatori diretti o IAP:
La suddetta norma prevede l’esenzione totale dal pagamento dell’Imu dei terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali, purchè non concessi in affitto ad altro soggetto, a prescindere dall’ubicazione del terreno.
TERRENI AGRICOLI, nonché quelli non coltivati – posseduti da altri soggetti non coltivatori diretti o IAP:
sono assoggettati all’imposta con applicazione dell’aliquota al 1,06%.
BASE IMPONIBILE: COEFFICIENTI, MOLTIPLICATORI PER CALCOLO DELL’IMPOSTA:
FABBRICATI
La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti moltiplicatori:
160 per i Fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali:C/2 – C/6 – C/7
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale: B
140 per i fabbricati nelle categorie catastali: C/3 – C/4 – C/5
80 per i fabbricati nella categoria catastale: D/5
80 per i Fabbricati nella categoria catastale: A/10
65 per i fabbricati clasificati nel gruppo catastale: D (esclusi D/5)
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Per i fabbricabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.
AREE FABBRICABILI:
Al fine del versamento dell’imposta IMU dovuta in acconto per l’anno 2024, i valori minimi di riferimento da utilizzare, sono quelli approvati con delibera G. C. n. 99 del 27/11/2023 .
Vedasi Tabelle (sezione “Allegati”): VALORI AREE EDIFICABILI ANNO 2024
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita.
L’ufficio, al fine di fornire un utile orientamento per la valutazione delle aree, determina annualmente i valori medi di mercato elaborando i dati rilevati direttamente dalle compravendite.
Si precisa che la base imponibile è costituita dal valore dell’area fabbricabile anche nei seguenti casi: utilizzazione edificatoria dell’area, demolizione del fabbricato, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), D. Lgs. n° 504/1992, nonché sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, e agro-silvo-pastorale, non si considerano edificabili ai fini IMU, pertanto la base imponibile potrà essere calcolata prendendo a riferimento il reddito dominicale catastale come previsto per i terreni agricoli anziché il valore di mercato.
TERRENI:
Per i terreni agricoli nonchè quelli non coltivati il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% ai sensi dell’art. 3 c.51 della Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
ISCRITTI AIRE:
Con l’introduzione dell‘IMU, non è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale e relativa detrazione in relazione alle unità abitative possedute ai cittadini residenti all’estero, per i quali si applicherà l’aliquota ordinaria dello 1,06 %.
PENSIONATI IN CONVENZIONE INTERNAZIONALE:
Ai titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è riconosciuta una agevolazione per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.
L’agevolazione prevede la riduzione sull’aliquota ordinaria IMU del 50% nell’anno 2021, del 62,5% nell’anno 2022, del 50% nell’anno 2023 e 2024.
Per beneficiare della riduzione è necessario presentare la Dichiarazione IMU.
DICHIARAZIONI IMU:
Con una nota del 26 aprile il Ministero delle Finanze ha anticipato il testo del D.M. 24
aprile 2024, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con cui il Ministero
dell’economia e delle finanze provvede all’approvazione della dichiarazione IMU e IMPi
(imposta immobiliare sulle piattaforme marine), con relative istruzioni e specifiche
tecniche, nonché della dichiarazione IMU ENC (Imu per gli enti non commerciali) e
relative istruzioni e specifiche tecniche. Entrambi i modelli si trovano negli allegati a fondo pagina.
La dichiarazione I.M.U. va presentata in casi particolari che possono riassumersi in due grandi categorie:
– per immobili che godono di riduzione d’imposta;
– per le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale.
Cosa serve
Da Regolamento Comunale non sono dovuti versamenti per imposta annua complessiva per importi inferiori ad € 12,00.
Il versamento dell’imposta si effettua esclusivamente tramite utilizzo del modello F24 (codice catastale del Comune di Castellarano: C141).
Solo per i soggetti definiti dall’articolo 1, comma 759, lettera g), legge n. 160/2019 (cd. Enti non Commerciali) il versamento dell’imposta dovuta è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno in corso, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’anno prossimo.
Per la compilazione del Mod. F24 delle somme dovute utilizzare i seguenti codici tributo:
3912- denominato: IMU – imposta municipale propria su abitazione principale (solo delle cat. cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pert.-art. 13,c.7, d.l. 201/2011) – COMUNE
3913- denominato: IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE
3914- denominato: IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916- denominato: IMU – imposta municipale propria per le aree fabbr. – COMUNE
3918- denominato: IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbr. – COMUNE (escluse cat. catastali D)
3925- denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (aliquota 0,76%)
3930- denominato: IMU – imposta municipale propria per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (quota 0,30%)
3923- denominato: IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924- denominato: IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
compilando la sezione IMU ed altri tributi locali del mod. F24.
Per abitazione principale (CAT. A/1 – A/8- A/9) si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare in cui il possessore dell’immobile e il suo nucleo familiare risiedono e dimorano abitualmente. “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione base per le abitazione principale e relative pertinenze pari ad € 200,00.
Ulteriori casi specifici e particolari si rimanda al Regolamento I.M.U.
Cosa si ottiene
Dichiarazione IMU e ammontare del dovuto
Tempi e scadenze
Per l’anno 2024 il versamento dell’IMU si effettua in due rate di pari importo alle scadenze sotto indicate:
il 17 GIUGNO 2024 per la rata d’acconto
il 16 DICEMBRE 2024 per la rata a saldo.
In alternativa è possibile effettuare il versamento in unica soluzione entro il 17 giugno 2024.
L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
Tutte le variazioni che hanno generato l’obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2024, potranno essere rese note al comune, con l’apposito modello, entro il 30/06/2025.
Si specifica che il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU è stato modificato ai sensi dell’ art. 3-ter del Decreto -Legge 30.04.2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58. (Modifica all’art. 13, comma 12-ter, d.l. n° 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni).
La norma originaria stabilisce, altresì, che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. E’ inoltre previsto che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili, sulla base di quanto previsto al paragrafo 1.1 delle istruzioni ministeriali.
Casi particolari
RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Le finalità dello strumento del ravvedimento operoso sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni ed alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è pertanto possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica (richiesta informazioni, avvisi si accertamento/liquidazione già notificati).
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24.
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi debbono essere versati unitamente all’imposta.
Dell’avvenuto versamento del ravvedimento operoso va data comunicazione all’Ufficio tributi allegando copia della quietanza di pagamento del mod. F24.
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso l’Ufficio Tributi secondo le modalità sotto riportate.
Vincoli
AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI:
Il Dlgs n.16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 ha introdotto le seguenti agevolazioni all’applicazione dell’I.M.U.:
la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50%:
– per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del Dlgs N.42/2004.
– per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’ inagibilità /inabitabilità consiste in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente o simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. Art.8 c. 1 lettera b del Regolamento Comunale IMU.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (Dpr 445/2000) sulle condizioni dell’immobile.
Detta riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 26 agosto 2024, 15:36