Materie del servizio
A chi è rivolto
Ai proprietari immobiliari e ai soggetti aventi titolo
Descrizione
Con l’Autorizzazione paesaggistica rilasciata, decorre il termine di efficacia della SCIA o prosegue il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire.
L’Autorizzazione paesaggistica è infatti un provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire o SCIA) ma ne costituisce il presupposto, nel senso che il Permesso di Costruire o la SCIA costituiscono un valido titolo abilitativo solo dopo che si è perfezionato l’iter di efficacia dell’Autorizzazione paesaggistica.
Inoltre l’intervento edilizio deve essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni eventualmente previste nell’Autorizzazione paesaggistica stessa.
Come fare
Presentare richiesta al Comune.
Cosa serve
La richiesta deve essere presentata dall’interessato (cittadino, ditta o ente), tramite apposito modulo e trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive all'indirizzo PEC del Comune. Il limite della casella di posta ricevente è 30 MB e sarà necessario pertanto limitare la dimensione dei file allegati. In caso di impossibilità occorrerà procedere ad invii multipli.
Documentazione da allegare: modulo di domanda compilato e relativa documentazione (firmati digitalmente); n. 1 fotocopia di un documento di identità valido (DPR 445/2000); procura (se necessario); n. 2 marche da bollo da € 16,00 cadauna (da applicare e annullare sul “modello di autocertificazione marca da bollo”); ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria di € 150,00 per l’Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria (nella causale indicare “Autorizzazione Paesaggistica”, nome richiedente e indirizzo dell’immobile), di € 100,00 per l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (nella causale indicare “Autorizzazione Paesaggistica Semplificata”, nome richiedente e indirizzo dell’immobile).
Cosa si ottiene
Autorizzazione paesaggistica
Tempi e scadenze
- 105 giorni, con la procedura ordinaria
- 60 giorni, con la procedura semplificata (per interventi classificabili di “lieve entità” ai sensi del D.P.R. 31/2017)
Procedure collegate all'esito
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Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2024, 10:41