Materie del servizio
A chi è rivolto
Al proprietario dell'immobile o di chi abbia la disponibilità delle superfici per l’installazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, che deve essere compatibile con gli strumenti urbanistici approvati, con i regolamenti edilizi vigenti e non contrario agli strumenti urbanistici adottati.
Descrizione
L'art.8 del D.Lgs 190/2024 introduce la procedura abilitativa semplificata (PAS) quale regime amministrativo per interventi relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La PAS consente, inoltre, la realizzazione o la modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti.
Gli interventi realizzabili secondo il regime amministrativo della PAS sono individuati nell’allegato B del D.Lgs 190/2024 e devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti urbanistici-edilizi, dai vincoli e dalle tutele vigenti e realizzati nel rispetto delle norme ambientali, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, e delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Come fare
La domanda di PAS e la relativa documentazione va inoltrata tramite PEC
Cosa serve
Alla domanda di PAS deve essere allegata:
- tutta la documentazione prevista dal comma 4 art.8 del D.Lgs 190/2024
- ricevuta versamento diritti di segreteria
- documentazione antimafia
- atto unilaterale d’obbligo attestante gli obblighi a carico del Soggetto Attuatore
Cosa si ottiene
Con la presentazione della PAS si ottiene il perfezionamento del titolo abilitativo.
Tempi e scadenze
- Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi non siano necessari atti di assenso da parte del Comune o di altre amministrazioni e non venga comunicato un diniego entro 30 giorni dalla presentazione della PAS (salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazioni), il titolo abilitativo si considera perfezionato senza prescrizioni.
- Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della PAS (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
- Nel caso in cui ai fini della realizzazione degli interventi siano necessari atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e tali atti non siano allegati alla PAS, ciascuna deve esprimersi entro 45 giorni dalla convocazione della conferenza dei servizi (salvo sospensioni per eventuali richieste di integrazioni documentali o approfondimenti istruttori).
- Decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della PAS senza che il Comune abbia comunicato al soggetto proponente la determinazione di conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego), il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
- Il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul BURERT Informazioni sulla pubblicazione sul Burert, dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, indicando la data di presentazione del progetto, la data di perfezionamento del titolo, la tipologia di intervento e la sua esatta localizzazione. Dalla data di pubblicazione, il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione.
- I lavori devono essere avviati entro 1 anno dal perfezionamento della PAS e conclusi entro 3 anni dall’avvio della realizzazione degli interventi. Nel caso in cui l’intervento, per il quale è stata richiesta la PAS, non sia ultimato entro il termine dei 3 anni, la realizzazione della parte non ultimata è subordinata a nuova PAS.
Ultimato l'intervento occorre comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori allegando alla stessa i seguenti documenti:
-
certificato di collaudo finale con il quale si attesta che l’opera è conforme al progetto presentato con la PAS;
-
ricevuta dell’avvenuta presentazione di variazione catastale conseguente alle opere realizzate e relativa planimetria;
-
dichiarazione di avvenuta realizzazione delle opere di mitigazione e di inserimento paesaggistico, accompagnata da relativa documentazione fotografica.
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
- Decreto Legislativo n.190 del 25 novembre 2024- “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”
- DM 10 settembre 2010 - “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili“ (ancora valido ad eccezione delle parti in contrasto con il D.Lgs n. 190/2024)
- Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021 - “Attuazione della direttiva (UE) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”
- Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.125 del 23 maggio 2023 - “Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio. (Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023)”
- Criteri localizzativi degli impianti fotovoltaici. Testo coordinato dell'Allegato I alla D.A.L. n.28 del 2010 con le modifiche e integrazioni disposte dalla D.A.L. n. 125 del 2023
- Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n.693 del 22 aprile 2024 - “Criteri per l'individuazione delle aree interessate da coltivazioni certificate e procedure di controllo ai fini dell'installazione di impianti fotovoltaici in area agricola
Ultimo aggiornamento: 24 agosto 2026, 09:09