Materie del servizio
A chi è rivolto
Alle persone che intendono contrarre matrionio civile, concordatario o religioso.
Descrizione
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Come fare
Compilare la procedura online oppure rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi
Cosa serve
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
La richiesta di pubblicazioni, che viene redatta dall'Ufficiale dello Stato Civile, conterrà le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
- il nome e il cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- la cittadinanza;
- la residenza, la libertà di stato;
- se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
- se hanno già contratto matrimonio;
- se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
- se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.
I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro presenza.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico, per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti, l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune, sempre su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:
- documenti d'identità dei nubendi, in corso di validità;
- richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
- per gli stranieri: nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilascito dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano, debitamente legalizzato nei casi previsti. Nel caso in cui il cittadino fosse in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purchè documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e, pertanto, non vi è necessità del nulla osta;
- per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori. o certificato di capacità matrimoniale
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali Enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Cosa si ottiene
La redazione di un verbale e la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune dell'avviso di matrimonio e l'autorizzazione a poter contrarre matrimonio civile, concordatario o religioso.
Tempi e scadenze
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo Pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni, per eventuali opposizioni.
Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla Legge, i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio.
Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti. In questo caso, per contrarre il matrimonio, occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Vincoli
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del Codice Civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o, meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio.
- L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età;
- l'interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio;
- la libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio, anche solo tentato, da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.).
- il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge.
L’Ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali.
A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti o presentati dai nubendi (l'atto di nascita, il certificato di residenza, cittadinanza e stato libero, un documento di riconoscimento, l’atto del precedente matrimonio in caso di nubendo divorziato, l’atto di morte del coniuge in caso di nubendo vedovo), e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
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Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2024, 12:54