Piano aria integrato regionale (PAIR 2030) - Ordinanze e linee guida
In adempimento a quanto stabilito dalla direttiva europea 2008/50/CE e dal decreto legislativo 155/2010 di recepimento, le Regioni hanno il compito di adottare piani regionali di qualità dell'aria, con l'obiettivo principale, a tutela della salute collettiva, di individuare azioni concrete per il rispetto degli standard di qualità dell'aria e per la riduzione delle emissioni inquinanti nei territori regionali.
Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2025, 10:48
Il nuovo Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia Romagna è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 152 del 30 gennaio 2024 ed è entrato in vigore dalla data di pubblicazione sul Burert n. 34 del 6 febbraio 2024.
Il PAIR 2030 prevede di raggiungere il rispetto dei valori limite degli inquinanti più critici previsti dalla normativa, nel più breve tempo possibile, intervenendo sulla base dei seguenti principi:
- ridurre le emissioni sia di inquinanti primari sia di precursori degli inquinanti secondari (PM10, PM2.5, NOx, SO2, NH3, COV);
- agire simultaneamente sui principali settori emissivi;
- agire sia su scala locale che su scala spaziale estesa di bacino padano con intervento dei Ministeri sulle fonti di competenza nazionale;
- prevenire gli episodi di inquinamento acuto al fine di ridurre i picchi locali.
Quali sono le misure da adottare?
L'Ordinanza n. 105/2025 che dispone l'attuazione del sistema MOVE-IN (monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale.
L’Ordinanza n. 106/2025 che dispone misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria, che sono qui di seguito illustrate.
Mobilità sostenibile
1. nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area del centro abitato di Castellarano, Roteglia, Tressano, Ca de Fii, Cadiroggio, San Valentino, Montebabbio e Telarolo, come da planimetria costituente l’allegato n. 1, dei seguenti veicoli privati:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
L’area del centro abitato del Comune di Castellarano e delle frazioni di Roteglia, Tressano, Ca de Fii, Cadiroggio, San Valentino, Montebabbio e Telarolo in cui si applica il divieto di circolazione di cui al punto 1 è individuata nella planimetria costituente l’allegato n. 1 all'Ordinanza n. __/2025 ed è delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine, ai sensi dell'art.. 3 del Codice della Strada;
Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:
a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
d) veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall’ordinanza n. 27/2024;
Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
l) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
m) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474
Si invita a prendere visione delle ulteriori informazioni sugli obblighi e divieti da seguire, consultando:
- l'Ordinanza n. 106/2025 "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria. Adozione di limitazione alla circolazione veicolare e di misure per la gestione della qualità dell'aria per il periodo 01/10/2025 - 31/03/2026
- l'Ordinanza n. 105/2025 "Attuazione del sistema MOVE-IN (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) sul territorio comunale, in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1493 del 22/09/2025"
- la pagina web di ARPAE Emilia-Romagna