Attività estrattive
L'art. 2 della l.r. n.22/2019 definisce attività estrattiva “l'attività che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all'estrazione e prelievo per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti all'articolo 2 del r.d. 1443/1927, nella seconda categoria
Ultima modifica 9 settembre 2024
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La Legge Regionale 17 del 1991 attribuisce ai Comuni il compito di rilasciare le autorizzazioni estrattive per la gestione di cave di materiali da costruzione.
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